L’ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO DEI CONTI CORRENTI BANCARI
L’ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO DEI CONTI CORRENTI BANCARI
In un Consiglio dei ministri notturno il 17 ottobre 2020 è stato varato lo schema di decreto legislativo delegato che istituisce una procedura urgente per “congelare” le somme sui conti bancari dei creditori nell’Unione Europea.
Quanto sopra è l’ultimo passo per adeguare la normativa italiana al regolamento UE nr. 655/2014, che mira a tutelare i crediti transfrontalieri civili e commerciali (per fare un esempio chiaro: le somme vantate da un’impresa nei confronti di un cliente straniero). Lo schema di decreto (atto Governo n. 191) era stato licenziato in prima lettura dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 luglio 2020. All’inizio di settembre sono arrivati i pareri favorevoli delle commissioni di Camera e Senato ed ora con quest’ultimo passo il procedimento di adeguamento della legislazione italiana al Regolamento comunitario menzionato può dirsi finalmente terminato.
Il decreto va a regolamentare le modalità di ricerca dei conti da sequestrare oltreconfine, richiamando le procedure telematiche disciplinate dall’articolo 492-bis del Codice di procedura civile italiano.
L’iter è azionabile sia in corso di causa, ante causam o in presenza di un titolo esecutivo (come una sentenza). Viene a questo punto attivato uno scambio di informazioni tra l’autorità giudiziaria e l’autorità di informazione del Paese in cui si presume siano presenti conti da bloccare, mentre il creditore resta totalmente estraneo a questa fase. Fondamentalmente, il creditore deve solo chiedere al giudice di reperire le informazioni utilizzando la modulistica comunitaria allegata al Regolamento UE 655/2014.
Il magistrato competente è quello in cui il debitore ha la residenza, la sede, la dimora o il domicilio (o per i crediti risultanti da atti pubblici, quello del luogo in cui è stato formato l’atto). Se il debitore non ha nessuno di questi punti di riferimento in Italia, tocca al presidente del Tribunale di Roma.
Per rendere più chiara ed attuale l’importanza di questo Regolamento comunitario per tutte quelle aziende che si trovano nella condizione di dovere recuperare dei crediti all’estero possiamo qui di seguito fare un esempio pratico.
L’iter normale che potrebbe svilupparsi è il seguente:
- A) il creditore vanta un credito pecuniario nei confronti di un suo debitore;
- B) il creditore ha correttamente instaurato un giudizio nei confronti del debitore avanti al Giudice italiano (se competente in base al contratto in vigore tra le parti o in base all’applicazione delle norme comunitarie in materia di giurisdizione e competenza) o abbia già ottenuto una sentenza favorevole pronunciata dallo stesso giudice;
- C) il creditore è a conoscenza del fatto che il debitore dispone di somme depositate su conti correnti aperti presso un istituto di credito con sede nei Paesi Bassi;
- D) il creditore ha un timore prima facie fondato che, nel tempo necessario per terminare l’iter processuale o, se già terminato, nel tempo necessario per eseguire la sentenza a lui favorevole, il debitore possa procedere a fare sparire le somme depositate sul conto corrente menzionato o le medesime somme possano essere oggetto di tutela da parte di altri creditori procedenti.
Prima dell’entrata in vigore del Reg. 655/2014 per assicurarsi la certezza che le somme da pignorarsi non venissero diversamente utilizzate o fatte sparire, il creditore avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al giudice olandese perché ordinasse un kort geding ai sensi degli artt. 700 e ss. del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in relazione alle somme depositate sul conto corrente nei Paesi Bassi.
Tutto quanto sopra sulla base delle condizioni stabilite dalla legge nazionale olandese (ovviamente questo vale per tutti i Paesi dell’Unione Europea) per poter provvedere al sequestro conservativo delle somme depositate sui conti correnti
Il quinto considerando del reg. (UE) n. 655/2014 recita “sembra pertanto necessario e opportuno adottare uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile che istituisca una nuova procedura dell’Unione atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti correnti bancari”, con il che istituisce l’auspicata “procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile in commerciale”.
A partire dal 18 gennaio 2017, data di entrata in vigore del Regolamento, nel caso in ipotesi, pertanto il creditore potrà ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo sulle somme depositate dal debitore sul conto correnti aperti presso gli istituti di credito con sede nei diversi Stati membri, rivolgendosi ad un unico Giudice, quello italiano, e alle condizioni (uniformi) dettate dallo stesso Regolamento.
Per quanto qui interessa rilevare, in primo luogo, per ottenere l’ordinanza di sequestro conservativo, il creditore dovrà compilare il relativo modulo di domanda, recentemente predisposto all’interno del reg. (UE) n. 1823/2016 del 10 ottobre 2016, di esecuzione del reg. 655/2014.
Una volta compilato, il creditore dovrà presentare il modulo al Giudice competente e, in caso di controversie caratterizzate da una giurisdizione internazionale, a quel Giudice che possa cioè conoscere nel merito la controversia nell’ambito della quale sorge l’esigenza di adottare il sequestro conservativo ai sensi del reg. (UE) n. 655/2014.
Per meglio spiegare, lo strumento previsto dal Reg. 655/2014 può essere utilizzato dal creditore sia nel caso in cui la controversia nell’ambito del quale sorge la necessità di farvi ricorso sia dotata di un elemento d’estraneità (es. un creditore straniero) sia nel caso in cui non lo sia (ad esempio, nel caso di una controversia tra due soggetti domiciliati in Italia, che sorga da un obbligazione radicata sul suolo italiano), purché le somme di cui si domanda il sequestro siano depositate presso istituti di credito con sede in uno Stato membro diverso da quello avanti al quale si propone la stessa domanda.
Inoltre, nel caso in cui il creditore non disponga di informazioni circa gli istituti di credito in cui le somme del debitore sono depositate, allora, unitamente al modulo di domanda di cui al 14(2) Reg. (UE) n. 655/2014), potrà presentare un ulteriore modulo per domandare al Giudice italiano di ottenere tali informazioni rivolgendosi alle c.d. autorità di informazione dello Stato membro in cui hanno sede gli istituti di credito presso i quali i conti correnti sono aperti. Infatti, ai sensi dell’art. 50 reg. (UE) n. 655/2014, gli Stati membri hanno individuato le autorità competenti ai fini dell’esecuzione del Regolamento stesso, tra cui le c.d. autorità di informazione. Le informazioni comunicate ex art. 50 reg. (UE) n. 655/2014 sono state di recente pubblicate sul portale europeo della giustizia.
Per inciso, tra le informazioni comunicate dalla Repubblica italiana ai sensi dell’art. 50, figura l’indicazione del “tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l’ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale”, quale autorità competente per il ricorso contro una decisione di rifiuto di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo.
In secondo luogo, va soggiunto che al nuovo strumento si potrà far ricorso in alternativa (cfr. Art. 1 reg. (UE) n. 655/2014) alle misure nazionali di sequestro conservativo.
un beneficio dal contratto parzialmente eseguito, debba comunque compensare l’altra in misura equivalente al beneficio ricevuto
In conclusione, affinché all’epidemia/pandemia sanitaria non si affianchi una vera e propria pandemia commerciale occorrerà che tutti gli operatori che abbiano a gestire situazione potenzialmente affette dalla epidemia di Covid-19, a prescindere dalle Nazioni attualmente coinvolte, vaglino con grande attenzione la propria specifica situazione e i propri contratti in essere, nonché quelli in corso di negoziazione, al fine di prevenire danni che potrebbero diventare estremamente gravosi.
Siamo a disposizione per valutare le necessità dei clienti e verificare l’opportunità di utilizzo dello strumento sopra descritto.
STUDIO LEGALE FALBO & MANARA