BRIEFING SULLE SANZIONI DELL’UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

 

BRIEFING SULLE SANZIONI DELL’UNIONE EUROPEA   NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

 

1.       Introduzione

 

In considerazione dell’inasprirsi dei rapporti tra la Federazione Russa (qui di seguito “FR”) e l’Ucraina, l’Unione Europea (qui di seguito “UE”) ha adottato una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti della FR che ampliano e inaspriscono i divieti già in vigore dal 2014 e ne introducono di nuovi.

 

Alla data odierna (al momento della scrittura del presente leafleat che verrà qui di seguito chiamata come “Data Ultimo Update”), l’impianto sanzionatorio adottato dall’UE nei confronti della FR a seguito del conflitto con l’Ucraina si esplica nei seguenti atti normativi:

 

  1. Regolamento del Consiglio UE 2014/833 “concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”, che disciplina le sanzioni economiche e finanziarie applicate dall’UE in alcuni settori o per determinate categorie di beni;

 

  1. Regolamento del Consiglio UE n. 2014/269 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”, che disciplina il regime di congelamento dei fondi di persone fisiche e giuridiche russe coinvolte nelle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina;

 

  1. Regolamento del Consiglio UE n. 2014/692 “concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche sul territorio della Crimea e di Sebastopoli;

 

  1. Regolamento del Consiglio UE 2022/263 “concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle regioni dell’Ucraina sotto controllo non governativo di Donetsk e Luhansk e al dispiegamento di forze armate russe in tali aree”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche nella regione del Donbass.

 

  1. Regolamento del Consiglio UE n. 2022/1269 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

 

2. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014

 

Non vi è modo migliore per avere una chiara visione della situazione che mettere le previsioni del principale strumento normativo (più volte integrato e modificato) in una tabella che vada a illustrare in modo chiaro e schematico le misure restrittive disciplinate nel Regolamento UE n. 2014/833, così come integrato alla Data di Ultimo Update. In rosso sono evidenziate le modifiche, sia in termini di integrazioni che di cancellazioni, apportate con l’entrata in vigore dell’ultimo strumento normativo alla data della presente redazione, vale a dire il Regolamento UE 2022/1269.

 

In particolare, si segnala che il nuovo testo del Regolamento UE n. 833/2014 prevede misure restrittive raggruppabili nelle seguenti categorie:

 

  • ARMAMENTI E BENI DUAL-USE
  • BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO E INDUSTRIALE
  • FINANZIAMENTI PUBBLICI E APPALTI PUBBLICI
  • TELECOMUNICAZIONI
  • SETTORE PETROLIFERO E DELL’ENERGIA
  • AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE
  • SETTORE SIDERURGICO
  • SETTORE MARITTIMO
  • IMPORTAZIONE DI PRODUZIONI RUSSE
  • SETTORE DEL LUSSO
  • SETTORE DEI TRASPORTI
  • SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI
  • SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI
  • SETTORE DELL’ORO

 

 

NORMA SANZIONEECCEZIONI
 

ARMAMENTI E BENI DUAL – USE

Art. 2

 

Dual-use

È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:In relazione a beni dual-use, per uso non militare e verso utenti finali non militari, il divieto non è applicabile ai seguenti casi per i quali si applica il regime di autorizzazione preventiva di cui al Regolamento UE 821/2021 (“Autorizzazione Preventiva”):

a)     scopi umanitari, catastrofi naturali emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente;

b)    usi medici o farmaceutici;

c)     esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

d)    aggiornamenti del software;

e)     utilizzo come dispositivi privati (computer, telefoni, TV di privati);

1.     vendere, fornire, trasferire o  esportare beni

dual-use, anche non originari dell’UE;

2.     prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

3.     fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.

 

 

 

 

 

Per “Beni dual-use” si intendono i beni e le tecnologie elencati all’Allegato I del Regolamento UE 821/2021.f)     garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in FR, fatta eccezione per il suo governo e le imprese               direttamente                o indirettamente controllate da tale governo; oppure

g)    effetti personali e domestici di persone fisiche che si recano in FR, i loro mezzi di trasporto o utensili professionali non destinati alla vendita.

Viene stabilito come deroga al divieto che, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l’Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni dual-use, per uso non militare e verso utenti finali non militari, nei seguenti casi:
a)     cooperazione tra l’UE, i governi degli Stati membri e il governo della FR in ambiti puramente civili;

b)    cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c)     gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

d)    sicurezza marittima;

e)     reti di telecomunicazione civile, non accessibili al pubblico e non di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

f)     uso esclusivo di soggetti posseduti o controllati, in via esclusiva o congiunta, da soggetti europei o di un paese partner (al 3.6.2022, gli Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Corea del Sud in base all’Allegato VIII);

g)    rappresentanze diplomatiche dell’UE, Stati membri e paesi partner;

h)    garanzia della cybersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in FR, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

Come deroga al divieto, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l’Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni dual-use, per uso non

militare e verso utenti finali non militari, svolte sulla base di contratti conclusi prima

 

 

 del 26 febbraio 2022, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

 

L’Autorizzazione Preventiva non può essere concessa qualora vi siano fondati motivi per ritenere che:

a)     l’utente finale sia uno dei soggetti di cui all’Allegato IV (ampliato);

b)    la finalità sia militare; oppure

c)     il settore di impiego sia quello dell’aviazione o dell’industria spaziale, salvo il caso in cui le attività attengano alla cooperazione internazionale in programmi spaziali;

d)    il settore di impiego sia quello dell’energia, salve le medesime eccezioni previste per i beni di cui all’Allegato II.

 

Nei confronti dei soggetti di cui all’Allegato IV, le Autorità possono autorizzare mediante Autorizzazione Preventiva, le attività vietate aventi ad oggetto i beni dual-use nei seguenti casi (art. 2-ter):

 

a)     prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente

b)    contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

Art. 4

 

Beni militari e Dual-use per scopo militare

È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:

 

1.     prestare assistenza tecnica in relazione a beni inclusi nell’elenco delle attrezzature militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

2.     fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica;

3.     prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione a beni dual-use e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare;

4.     fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a beni dual-use e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare.

Non viene applicato tale divieto per:

 

a)     l’importazione, l’acquisto o il trasporto relativi a: i) fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione; o ii) esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; oppure

b)    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’UE.

 

Eccezioni specifiche al divieto vengono previste per alcune materie prime necessarie all’attività spaziale nell’UE (lancio di satelliti).

 

 

 

BENI DESTINATI AL RAFFORZAMENTO MILITARE, TECNOLOGICO E INDUSTRIALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Art. 2-bis

 

Beni di cui all’Allegato VII

 

(Beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico)

È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:

 

1.     vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all’Allegato VII (la lista dei beni vietati è stata implementata), anche non originari dell’UE;

2.     prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

3.     fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.

Devono essere applicate le medesime eccezioni previste per i beni dual-use.
Art. 3-duodecies

 

Beni di cui all’Allegato XXIII

 

(Beni che possano contribuire al rafforzamento industriale)

È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:

 

1.       vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all’Allegato XXIII (modificato rispetto al precedente);

2.       prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

3.       fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.

Il divieto non si applica all’esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori.

 

Il divieto non si applica a beni necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari in Russia degli Stati membri o dei paesi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

 

Le Autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui all’Allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

 

a.     usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b.    l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto

 

 

di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la FR.

 

Nel decidere se rilasciare o no l’autorizzazione per usi medici o farmaceutici, le Autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l’uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

 

FINANZIAMENTI E APPALTI DI NATURA PUBBLICA

Art. 2-sexies, para. 1

 

Finanziamenti pubblici

È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la FR o per gli investimenti in tale paese.Il divieto non si applica nei seguenti casi:

 

a)     impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;

b)    finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica, fino a un valore totale di EUR 10.000.000 per progetto, a favore di piccole e medie imprese stabilite nell’UE; oppure

c)     finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

Art. 2-sexies, para. 3

 

Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF)

È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati da RDIF.Come deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate,            una            partecipazione all’investimento o un contributo a progetti cofinanziati da RDIF, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 (o contratti ad essi accessori).
Art. 5-duodecies

 

Aggiudicazione appalti pubblici

È vietato aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE (Sull’aggiudicazione dei contratti di concessione); dell’articolo 7, lettere da a) a d), dell’articolo 8, dell’articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE (sugli appalti pubblici); dell’articolo 18, dell’articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE (sulle procedure di appalto nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali); dell’articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE (sugli appalti pubblici nel settore della difesa e sicurezza) e del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (Nuove regole finanziarie del bilancio dell’UE) o con:

 

a)         un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia;

 

b)         una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure

 

c)         una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo,

 

compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

Il divieto non si applica all’esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori.

 

In deroga al divieto le Autorità possono autorizzare l’aggiudicazione e la prosecuzione dell’esecuzione dei contratti destinati a:

 

a) manutenzione, disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e continuazione della progettazione, costruzione e attivazione necessaria per

il completamento degli impianti nucleari civili, nonché fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo.

b)    cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c)     fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al divieto;

d)    funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’UE e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

e)     salvo se vietato dagli articoli 3- quatordecies o 3-quindecies, acquisto, importazione o trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell’Unione; oppure

acquisto, importazione o trasporto nell’UE di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.

 

 

 

Art. 5-terdecies

 

Programmi UE e Euratom

È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell’ambito di un programma dell’UE, dell’Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.Il divieto non si applica:

 

a)     al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b)    ai programmi veterinari e fitosanitari;

c)     alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell’ambito dell’accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;

d)    alla manutenzione, disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, all’approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, costruzione e attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie

critiche per il controllo delle radiazioni

 

 

ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

e)     agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;

f)     ai programmi per il clima e l’ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell’innovazione;

g)    al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’UE e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

 

TELECOMUNICAZIONI

Art. 2-septies para. 1

 

Diffusione di contenuti multimediali

È fatto divieto agli operatori, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati:

a)     la radiodiffusione

b)    il conferimento della capacità di diffondere,

c)     agevolazione della radiodiffusione o

d)    altro concorso a tal fine,

 

di contenuti dei soggetti elencati nell’Allegato XV.

Art. 2-septies para 2

 

Sospensione licenze a soggetti di cui all’Allegato XV

 

 

·    Russia Today English

·    Russia Today UK

·    Russia Today Germany

·    Russia Today France

·    Russia Today Spanish

·    Sputnik

·    Rossiya RTR / RTR Planeta

·    Rossiya 24

·    TV Centre International

È sospesa qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con i soggetti di cui all’Allegato XV.
Art. 2-septies para 3

 

Divieto di pubblicità a prodotti e servizi

È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dai soggetti di cui all’Allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei

mezzi di cui al para 1.

 

 

 

SETTORE PETROLIFERO E DELL’ENERGIA

Art. 3

 

Beni di cui all’Allegato II

È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR (comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale), anche indirettamente, le seguenti attività:

 

1.      vendere, fornire, trasferire o esportare i prodotti elencati nell’Allegato II, anche non originari dell’UE;

2.      prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

3.      fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.

Il divieto non si applica ai seguenti casi:

 

a)     trasporto di petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato dagli articoli 3-quatordecies o 3- quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’UE; oppure

b)    prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.

 

Il divieto non si applica all’esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 (o contratti accessori), purché l’Autorità competente sia informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

 

Il divieto di cui ai punti 2 e 3 non si applica alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi entità che sia registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.

 

Come deroga al divieto le autorità competenti possono autorizzare le attività dopo aver accertato che:

 

a)     è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’UE; oppure

b)    è destinato all’uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

Art. 3-bis

 

Attività nel settore dell’energia

È vietato, nei confronti di qualsiasi entità registrata o costituita a norma del diritto russo o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell’energia in Russia:

 

a)     acquisire o aumentare la partecipazione in tali entità;

b)    concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a tali entità, o per lo scopo documentato

di finanziarle;

Come deroga al divieto le autorità competenti possono autorizzare le attività dopo aver accertato che:

 

a) è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’UE nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, salvo se vietato dagli articoli 3-quatordecies o 3- quindecies, dalla Russia o attraverso la Russia nell’UE; oppure

 

 

c)     creare nuove imprese in partecipazione con tali entità;

d)    prestare servizi d’investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.

b) riguarda esclusivamente un soggetto operante nel settore dell’energia in Russia posseduto da un soggetto registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.
3-ter

 

Tecnologie raffinazione petrolio

È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:

 

1.     acquistare, vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all’Allegato X (modificato), anche non originari dell’UE;

2.     prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

3.     fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.

Il divieto non si applica fino al 27 maggio 2022 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 (o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti).

 

In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare l’attività in caso di prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente.

Art. 3-undecies

 

Beni di cui all’Allegato XXII (combustibili fossili)

È vietato, anche indirettamente:

 

a)       acquistare, importare nell’UE i prodotti (carbone e altri combustibili fossili) di cui all’Allegato XXII se:

 

i.            sono originari della Russia; oppure

ii.             sono stati esportati dalla Russia;

 

b)       fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto

a) e alla fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni;

 

c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per l’acquisto, importazione, assistenza tecnica, intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a).

Il divieto non si applica all’esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori.
Art. 3-quatordecies

 

Divieto acquisto greggio e prodotti petroliferi

È vietato, anche indirettamente:

 

a)       acquistare, importare nell’UE i prodotti petroliferi di cui all’Allegato XXV se:

 

i.            sono originari della Russia; oppure

ii.             sono stati esportati dalla Russia;

 

b)       fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento o assistenza finanziaria o altri servizi connessi ai beni di

cui al punto a).

Il divieto non si applica:

a) fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione

entro il 24 giugno 2022 e le operazioni

 

 

una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

b)       fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

c)       all’acquisto, importazione o trasferimento dei prodotti di cui all’Allegato XXV per via marittima, se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

d)       al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui all’articolo in parola.

 

Se la fornitura di greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il greggio (NC 2709 00) trasportato per via marittima dalla Russia può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale fino alla ripresa della fornitura o fino all’applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui alla lettera d) sopra, se questa data è precedente.

 

A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga al divieto, le Autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l’esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ai fini dell’acquisto, importazione o trasferimento per via marittima di greggio di

cui all’Allegato XXV originario della Russia o esportato dalla Russia.

 

 

 

A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga al divieto, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l’acquisto, importazione o trasferimento di gasolio sottovuoto (NC 2710 19 71) originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e

b)      la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.

 

Le merci importate a seguito di una deroga concessa dalle Autorità di Bulgaria o Croazia non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

 

È vietato il trasferimento o trasporto del greggio trasportato mediante oleodotto di cui alla lettera d) sopra verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.

Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura “REBCO: esportazione vietata”.

 

A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro ai sensi della lettera d) sopra, è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi (NC 2710) ottenuti da tale greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Repubblica Ceca, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da greggio consegnato mediante oleodotto ai sensi della lettera d) a un altro Stato membro. Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Repubblica Ceca prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti

petroliferi importati in Repubblica Ceca da altri Stati membri non superano i quantitativi

 

 

medi importati medesimo Paese da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.

 

I divieti non si applicano agli acquisti in Russia dei beni di cui all’Allegato XXV che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell’acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.

Art. 3-quindecies

 

Divieto di servizi relativi al trasporto dei prodotti di cui all’Allegato XXV

È vietato fornire, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, dei prodotti di cui all’Allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.Il divieto non si applica:

a)       all’esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; o

b)       al trasporto dei prodotti di cui all’Allegato XXV, se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

 

AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE

Art. 3-quater

 

Settore aviazione e industria spaziale

È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:

 

1.     vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all’Allegato XI, nonché i carboturbi e gli additivi carburante elencati all’Allegato XX anche non originari dell’UE;

2.     fornire assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni di cui al punto 1;

3.     revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo, in relazione ai beni di cui al punto 1;

4.     prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

5.     fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi

Il divieto non si applica fino al 28 marzo 2022 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 (o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti).

 

In deroga al divieto le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:

 

a)     è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a un soggetto europeo cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al Regolamento; e

b)    nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

 

I divieti di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità di svolgere attività nell’ambito della cooperazione internazionale in programmi spaziali.

 

 

Il divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell’aviazione civile internazionale con riguardo ai beni di cui agli Allegati XI e XX.

 

 

Art. 3-quinques

 

Chiusura spazio aereo europeo

È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in FR ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in FR ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da un soggetto russo atterrare nel, o decollare dal, o sorvolare il, territorio dell’UE.

 

Per “vettore aereo russo” si intende un’impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della FR.

Il divieto non si applica ai casi di atterraggio o sorvolo di emergenza.

 

Le Autorità possono autorizzare attività in deroga al divieto qualora siano necessarie per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento.

 

SETTORE MARITTIMO

Art. 3-sexies bis

 

Divieto di accesso a porti europei

È vietato dare accesso dopo il 16 aprile 2022 ai porti nel territorio dell’Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della FR, e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell’UE, tranne se l’accesso alla chiusa è volto all’uscita dal territorio dell’UE.

 

Il divieto si applica anche alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.

Il divieto non si applica nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare.

 

In deroga al divieto, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto o a una chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accesso è necessario per:

 

a)     Salvo se vietato dagli articoli 3- quatordecies o 3-quindecies, l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’UE dei prodotti elencati nell’Allegato XXIV (gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi);

b)    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del Regolamento;

c)     scopi umanitari;

d)    il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure

e)     l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’UE, fino al 10 agosto 2022, dei prodotti elencati nell’Allegato XXII

 

 

(carbone e altri combustibili fossili solidi).

 

In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

a)    una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e

b)    l’accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’UE, purché l’importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dal Regolamento.

Art. 3-septies

 

Beni di cui all’Allegato XVI (beni per la navigazione marittima)

È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR o per la collocazione a bordo di nave battente bandiera russa, anche indirettamente, le seguenti attività:

 

1.     vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all’Allegato XVI, anche non originari dell’UE;

2.     prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

3.     fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.

Il divieto non è applicabile alle attività aventi ad oggetto i beni di cui all’Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, per scopi umanitari, catastrofi naturali, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente.

 

Come deroga al divieto, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l’Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni di cui all’Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, destinati alla sicurezza marittima.

 

SETTORE SIDERURGICO

Art. 3-octies

 

Beni di cui all’Allegato XVII

È vietato, anche indirettamente:

 

a)     importare nell’UE i prodotti di cui all’Allegato XVII se:

 

i.            sono originari della Russia; oppure

ii.             sono stati esportati dalla Russia;

 

b)    acquistare i prodotti di cui al punto a) situati in Russia o originari della Russia;

c)     trasportare i prodotti di cui al punto a) originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro Paese;

Il divieto non si applica fino al 17 giugno 2022 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 (o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti).

 

 

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e le riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
 

SETTORE DEL LUSSO

Art. 3-nonies

 

Beni di cui all’Allegato XVIII

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, i beni (definiti) di lusso, quali elencati nell’Allegato XVIII, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

 

Il divieto si applica ai beni il cui valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo ove diversamente specificato nell’Allegato XVIII.

Il divieto non si applica a beni necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari in Russia degli Stati membri o dei paesi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

 

In deroga al divieto le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la FR.

 

Il divieto non si applica alle merci di cui ai codici CN 71130000 (minuteria e piccola gioielleria) e CN 71140000 (oreficeria) per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall’UE o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.

 

IMPORTAZIONE DI PRODUZIONI RUSSE

Art. 3-decies

 

Beni di cui all’Allegato XXI

È vietato, anche indirettamente:

 

a)         acquistare, importare nell’UE i prodotti di cui all’Allegato XXI se:

 

i.         sono originari della Russia, oppure

ii.          sono stati esportati dalla Russia;

 

b)         fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto

a) e alla fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni;

c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per l’acquisto, importazione, assistenza tecnica, intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a).

Il divieto non si applica all’esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori.

 

Con decorrenza 10 luglio 2022, il divieto non si applica all’importazione, all’acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l’importazione nell’Unione, di:

 

i.     837.570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell’anno seguente;

ii.      1.577.807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell’Allegato XXI recanti i codici NC 3105 20, 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio

dell’anno seguente.

 

SETTORE DEI TRASPORTI

 

 

Art. 3-terdeciesÈ fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’UE, anche in transito.Il divieto non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

i.          posta nell’ambito del servizio universale;

ii.          merci in transito attraverso l’UE tra l’Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal Regolamento.

Il divieto non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell’impresa di trasporto su strada:
a)     si trovasse già nel territorio dell’Unione alla data del 9 aprile 2022, o

b)    debba transitare attraverso l’Unione per ritornare in Russia.

Come deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un’impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se hanno accertato che tale trasporto si rende necessario per:
a)       Salvo se vietato dagli articoli 3- quatordecies o 3-quindecies, l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’UE di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

b)       l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c)       scopi umanitari;

d)       il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure

e)       il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

 

SETTORE DELL’ORO

Art. 3-sexdecies, para. 1 e 2

 

Divieto di acquisto di beni di cui all’Allegato XXVI

È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’Allegato XXVI originario della Russia e dalla Russia esportato nell’UE o in qualsiasi Paese terzo dopo il 22 luglio 2022.Il divieto non si applica all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

 

 

È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’Allegato XXVI che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1.Come deroga al divieto le Autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
Art. 3-sexdecies, para. 3

 

Divieto di acquisto di beni di cui all’Allegato XXVII

3. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’Allegato XXVII se originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione dopo il 22 luglio 2022.Il divieto non si applica all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Il divieto non si applica ai beni per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l’UE o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.
Come deroga al divieto le Autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
Art. 3-sexdecies, para. 4È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei medesimi;
b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

 

SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI

 

Art. 5, para. 1

 

Soggetti di cui all’Allegato III

È vietato l’acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l’assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:
·   Sberbank

·   VTB Bank

·   Gazprombank

·   Vnesheconombank (VEB)

·   Rosselkozhbank

 

a)          con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014,

b)         con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022,

c)          con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022,

emessi da:

1.          uno dei soggetti di cui all’Allegato III;

2.          un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall’UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1;

3.          un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Art. 5, para. 2È vietato l’acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l’assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

 

1.          uno dei soggetti di cui all’Allegato XII o XIII;

2.          un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall’UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1;

3.          un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Soggetti di cui all’Allegato XII
·   Alfa Bank

·   Bank Otkritie

·   Bank Rossiya

·   Promsvyazbank

Art. 5, para. 4
Soggetti di cui all’Allegato XIII
·   Almaz-Antey

·   Kamaz

·   Novorossiysk

Commercial Sea
Port

·   Rostek

·   Russian Railways

 

 

·   JSC PO Sevmash

·   Sovcomflot

·   United Shipbuilding Co.

Art. 5, para 3

 

Soggetti di cui all’Allegato V

 

·   OPK Oboronprom

·   United Aircraft Co.

·   Uralvagonzavod

 

Soggetti di cui all’Allegato VI

 

·   Rosneft

·   Transneft

·   Gazpromneft

È vietato l’acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l’assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:

 

a)           con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022,

b)         con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022,

 

emessi da:

1.          uno dei soggetti di cui all’Allegato V o VI;

2.          un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall’UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1;

3.          un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2.

Art. 5, para. 5

 

Negoziazione di valori mobiliari di società pubbliche

A partire dal 12 aprile 2022, è vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell’UE per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in FR di proprietà pubblica per oltre il 50

%.

Art. 5, para.6

 

Nuovi prestiti o crediti

È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi soggetto di cui all’art. 5 para. 1, 2, 3 o 4.Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per:

a)      finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’UE e qualsiasi Stato terzo;

b)     finanziamenti di emergenza per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità di soggetti europei, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui all’Allegato III.

 

Il divieto non si applica ai contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 a condizione che:

 

1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

 

a)     siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022;

b)    non siano stati modificati in tale data o in data successiva;

 

 

2.     prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto;

 

3.     all’atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al regolamento.

Art. 5-bis, para 1

 

Valori mobiliari e strumenti finanziari sovrani

È vietato l’acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l’assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:

 

1.          FR e il suo Governo;

2.          Banca di Russia (Banca Centrale);

3.          un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione della Banca di Russia.

Art. 5-bis, para. 2

 

Prestiti a FR e Banca di Russia

È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito ai soggetti di cui qualsiasi soggetto di cui all’art. 5-bis para. 1.Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’UE e qualsiasi Stato terzo.

 

Il divieto non si applica ai contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 a condizione che:

 

1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

 

c)     siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022;

d)    non siano stati modificati in tale data o in data successiva;

 

2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto.

Art. 5-bis, para. 4

 

Gestione riserve Banca di Russia

Sono vietate tutte le operazioni di gestione delle riserve e delle attività della Banca di Russia, incluse quelle con qualsiasi soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la sua direzione, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare un’operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell’UE o di uno Stato membro.
Art. 5-bis-bis

 

Operazioni con entità russe a controllo statale

 

·   OPK Oboronprom

È vietato effettuare, anche indirettamente, operazioni con:

 

1.     uno dei soggetti di cui all’Allegato XIX;

2.     un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall’UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1;

Il divieto non si applica fino al 15 maggio 2022 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 (o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti).

 

Il divieto non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche,

 

 

·   United Aircraft Corp.

·   Uralvagonzavod

·   Rosneft

·   Transneft

·   Gazprom Neft

·   Almaz-Antey

·   Kamaz

·   Rostec

·   PO Sevmash JSC

·   Sovcomflot

·   United Shipbuilding Corp.

3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2.dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.

 

Il divieto non si applica a operazioni:

 

a)    strettamente necessarie all’acquisto, importazione, trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia o attraverso la Russia nell’UE, in un Paese dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nei Balcani occidentali;

b)    relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui un soggetto elencato nell’Allegato XIX è un azionista di minoranza;

c)     operazioni riguardanti l’acquisto, l’importazione o il trasporto verso l’UE di carbone e altri combustibili fossili solidi, elencati nell’Allegato XXII, fino al 10 agosto 2022.

d)    compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il

31 dicembre 2022, di un’impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica di cui al divieto;

e)     connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica di cui all’Allegato XIX;

f)     salvo se vietate a norma dell’articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;

g)    operazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del Regolamento;

h)    le operazioni strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di

 

 

 una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del Regolamento 833 e del Regolamento (UE) n. 269/2014.
Art. 5-nonies

 

Interdizione banche russe da sistema SWIFT

 

Dal 12 marzo 2022:

·   Bank Otkritie

·   Novikombank

·   Promsvyazbank

·   Bank Rossiya

·   Sovkombank

·   Vnesheconombank (VEB)

·   VTB Bank

 

Dal 14 giugno 2022:

·   Sberbank

·   Credit Bank of Moscow

·   JSC

Rosselkhozbank

È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, a:

 

1.     uno dei soggetti di cui all’Allegato XIV;

2.     un soggetto stabilito in Russia, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1.

Art. 5-decies

 

Denaro contante in valuta Euro

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE a qualsiasi persona fisica o giuridica russa o alla Russia (ivi compresi il governo russo o la Banca di Russia), o per un uso in Russia.Il divieto non si applica al trasferimento o all’esportazione di valuta necessari per:

 

a.     uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia; o

b.     scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto  internazionale.

Art. 5-undecies

 

Servizi di rating del credito

Dal 15 aprile 2022 è vietato fornire a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia:

 

a)     servizi di rating del credito (i servizi di rating del credito non possono essere forniti nemmeno nei riguardi di qualsiasi persona fisica residente in Russia o giuridica stabilita in Russia);

b)    accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito.

Il divieto non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
 

SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI

Art. 5-terÈ vietato accettare depositi di cittadini russi o di

persone fisiche residenti in FR, o di persone

Il divieto non si applica a:

 

 

Depositi bancarigiuridiche stabilite in FR, o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’UE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi per ente creditizio è superiore a EUR 100.000.

 

È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a EUR 10.000.

a)     cittadini di uno Stato membro, di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

b)    depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’UE e la FR.

 

In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare i depositi o le attività inerenti le cripto-attività qualora siano necessari a:

 

a)     soddisfare le esigenze di base dei soggetti russi indicati all’art. 5-ter, dei familiari a loro carico (alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici);

b)    pagare onorari ragionevoli o rimborsare spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)     destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)    coprire spese straordinarie;

e)     scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;

f)     depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’UE e la FR.

Art. 5-sexies

 

Servizi di depositari centrali di titoli a privati russi

Ai depositari centrali di titoli dell’UE è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell’allegato del Regolamento UE 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR, o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.Il divieto non si applica a:

 

a)    cittadini di uno Stato membro o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un Paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

b)    depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’UE e la FR.

Art. 5-septies

 

Vendita valori mobiliari a privati russi

È vietato vendere valori mobiliari denominati in una valuta di uno Stato membro dell’UE, emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.Il divieto non si applica a:

 

a) cittadini di uno Stato membro, di un Paese dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, di un

Paese dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera.

 

 

b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’UE e la FR.
Art. 5-quatordecies

 

Servizi di domiciliazione e trust

1. È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

 

a)       cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;

b)       persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;

c)       persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alle lettere a) o b);

d)       persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alle lettere a),

b) o c);

e)       una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a), b), c) o d).

 

2. A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un’altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui sopra.

I divieti non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per porre termine entro il 5 luglio 2022 a contratti che non sono conformi ai divieti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

 

I divieti non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un Paese membro dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera.

 

In deroga al divieto di cui al punto 2, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi oltre il 5 luglio 2022:

a)     per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti avviate prima dell’11 maggio 2022; o

b)    per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.

Come deroga ai divieti le Autorità possono autorizzare le attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che questo è necessario per:
a)       scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b)       attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c)       il funzionamento di trust finalizzati all’amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi

 

dilettantistici e di fondi per minori o

adulti vulnerabili.

Art. 5-quindecies

 

Servizi di auditing e consulenza

È vietato prestare, anche indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni a:

 

a)       governo russo; o

b)       persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Il divieto non si applica alla prestazione dei servizi:

 

·       strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

·       strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

·       destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, Spazio Economico Europeo o della Svizzera.

 

In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a)     scopi umanitari; o

b)    le attività della società civile che promuovono           direttamente           la

democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

 

Per una migliore comprensione di quanto sopra, considerata una certa difficoltà interpretativa, qui di seguito è possibile trovare alcune definizioni introdotte dal Regolamento UE nr. 2014/833:

 

“Valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

  1. azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
  2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
  • qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori

 

Servizi di investimento”:

  1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
  2. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  • negoziazione per conto proprio;
  1. gestione del portafoglio;
  2. consulenza in materia di investimenti;
  3. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
  • collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
  • qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.

 

Strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento.

 

 

3. Regolamento del Consiglio UE n. 2014/269

 

Il Regolamento 2014/269 prevede che vengano congelati tutti i fondi e le risorse economiche situati nell’UE ed appartenenti, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche e giuridiche di cui all’Allegato I dello stesso Regolamento.

 

Ai soggetti europei, inoltre, viene fatto divieto di mettere, anche indirettamente, a disposizione dei soggetti inclusi in tale elenco, fondi o risorse economiche, oppure destinarli a vantaggio dei medesimi.

 

Attualmente alla data odierna, risultano sanzionati ai sensi del Regolamento in parola 1.206 persone fisiche, tra cui anche il Presidente, il Primo Ministro, il Ministro degli Affari Interni e il Ministro degli Esteri della FR e 107 persone giuridiche.

 

Il Regolamento prevede alcune specifiche situazioni in cui le Autorità Competenti degli Stati membri dell’UE possano, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi congelati.

 

Va sottolineato che:

 

  1. qualora un pagamento da parte di un soggetto incluso nell’elenco sia dovuto in forza di obbligazioni sorte prima che il medesimo fosse inserito nell’Allegato I, a determinate condizioni, le Autorità Competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo dei fondi per consentire tale pagamento;
  2. il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi a soggetti rientranti nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati (art. 7 del Regolamento).

 

Peraltro, il summenzionato divieto non si applica al versamento sui conti congelati di:

 

  1. interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
  2. pagamenti dovuti ai sensi di obbligazioni sorte prima che il soggetto beneficiario di tale pagamento fosse inserito nell’elenco;
  3. pagamenti dovuti ai sensi di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell’UE o esecutive nello Stato membro interessato.

 

Tra le deroghe consentite al divieto di cui all’art. 2 del Regolamento in parola, si prevede che le Autorità competenti di uno Stato membro possano autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di uno dei soggetti elencati nell’Allegato I, dopo aver accertato che:

 

  1. i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 dicembre 2022, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell’elenco nell’Allegato I, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’UE, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo elencati nell’allegato I; e
  2. il ricavato di tale vendita e trasferimento rimane

 

Ai sensi della Decisione del Consiglio UE n. 2014/145/PESC, così come recentemente modificata, i soggetti inclusi nell’Allegato I al Regolamento n. 269/2014 sono altresì soggetti al divieto di ingresso o transito sul territorio degli Stati membri dell’UE.

 

4.              Regolamento del Consiglio UE n. 2014/692

 

 

NORMASANZIONEECCEZIONI
Art. 2

 

Divieto importazione merci

È vietato:

 

a)     importare nell’UE merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;

b)    fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all’importazione delle merci di cui alla lettera a).

Il divieto non si applica a merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d’origine a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 (1) o a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina.
Art. 2-bis

 

Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria

È vietato:

a)          acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli;

b)          acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Crimea o a Sebastopoli;

c)          concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;

d)          creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli;

prestare servizi d’investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.

I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli.

I divieti non si applicano ai contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 a condizione che l’Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:

a)       necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;

b)       connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d’insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli;

c)       apparecchi o attrezzature per uso medico;

d)       finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;

necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente.

 

 

 

Art. 2-ter

 

Divieto

Esportazione beni di cui all’Allegato II

È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli, oppure per un uso in tali aree:

 

a)     vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell’Allegato II;

b)    prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

c)    fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).

Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:

a)       necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;

b)       connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d’insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli;

c)       apparecchi o attrezzature per uso medico;

d)       necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente.

Art. 2-quater

 

Divieto

servizi in relazione a infrastrutture

È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei seguenti settori:Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili

conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente.

1.    trasporti;

2.    telecomunicazioni;

 

 

3.    energia;

4.    esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

Art. 2-quinques Attività turisticaÈ vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli.

 

In particolare, le navi da crociera battenti bandiera di uno Stato dell’UE o navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell’UE o qualsiasi nave su cui un operatore dell’Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento non possono entrare o effettuare scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell’Allegato III.

Il divieto non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti vietati per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza.

 

 

 

  1. Regolamento del Consiglio UE 2022/263

 

 

NORMASANZIONEECCEZIONI
Art. 2

 

Divieto importazione merci

È vietato:

 

a)    importare nell’UE merci originarie delle aree non soggette a controllo governativo di Donetsk e Luhansk;

b)   fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all’importazione delle merci di cui alla lettera a).

Il divieto non si applica fino al 24 maggio 2022 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti) a condizione che l’Autorità competente sia stata informata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

 

Il divieto non si applica a merci originarie di Donetsk e Luhansk che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d’origine a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina.

Art. 3

 

Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria

È vietato:

 

a)    acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Donetsk e Luhansk;

b)   acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Donetsk e Luhansk;

c)    concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Donetsk o Luhansk, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;

I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori da Donetsk e Luhansk, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Donetsk o Luhansk.

 

I divieti non si applicano ai contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 a condizione che l’Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

 

Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:

 

 

d)   creare imprese in partecipazione in Donetsk o Luhansk o insieme ad entità in Donetsk o Luhansk;

e)    prestare servizi d’investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.

a)       necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk o Luhansk;

b)       connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d’insegnamento pubblici ubicati in Donetsk o Luhansk;

c)       apparecchi o attrezzature per uso medico;

d)       finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;

e)       necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente.

Art. 4

 

Divieto

Esportazione beni di cui all’Allegato II

È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Donetsk e Luhansk, oppure per un uso in tali aree:

 

d)    vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell’Allegato II;

e)     prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;

f)    fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).

Il divieto non si applica fino al 24 agosto 2022 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti) a condizione che l’Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

 

Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:

a)       necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk o Luhansk;

b)       connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d’insegnamento pubblici ubicati in Donetsk o Luhansk;

c)       apparecchi o attrezzature per uso medico;

d)       necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente.

Il divieto non si applica:

a)      alla vendita, fornitura, trasferimento esportazione dei beni di cui all’Allegato II;

b)      alla fornitura, anche indiretta, di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, connessi ai beni di cui all’Allegato II o connessi alla

 

 

fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni; o

a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l’uso nei territori specificati da parte di:

·         organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall’UE o

·         dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l’assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;

·         organizzazioni e agenzie che l’UE sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario;

·         dell’UE, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l’assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;

·         organizzazioni e agenzie alle quali l’UE ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l’assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o

·         agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l’assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

 

In deroga al divieto, nei casi non precedentemente indicati, le autorità competenti             possono             concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per:

a.        la vendita, fornitura, trasferimento esportazione dei beni di cui all’Allegato II;

b.       la fornitura anche indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui all’Allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e

all’uso di tali prodotti; o

 

 

a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l’uso nei territori specificati, purché tali beni o servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
Art. 5

 

Divieto

servizi in relazione a infrastrutture

È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Donetsk o Luhansk nei seguenti settori:Il divieto non si applica fino al 24 agosto 2022 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o contratti

accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti).

1.    trasporti;

2.    telecomunicazioni;

3.    energia;

4.    esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

 

Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente.

Il divieto non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori indicati, indipendentemente dall’origine dei beni, da parte di:

a.     organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall’UE o dagli Stati membri, purché l’assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;

b.     organizzazioni e agenzie che l’UE sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’UE, a condizione che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;

c.     organizzazioni e agenzie alle quali l’UE ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l’assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o

d.     agenzie specializzate degli Stati membri, purché l’assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

In deroga al divieto, nei casi non contemplati sopra, le Autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o

 

 

generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate per la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori indicati, indipendentemente dall’origine dei beni, purché l’assistenza e il servizio siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
Art. 6

 

Attività turistica

È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Donetsk e Luhansk.Il divieto non si applica fino al 24 agosto 2022 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti) a condizione che l’Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

 

 

  1. Regolamento del Consiglio UE n. 2022/1269

 

Il 21 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il settimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Le nuove restrizioni sono entrate in vigore venerdì 22 luglio 2022.

 

Il nuovo pacchetto, annunciato come un pacchetto di “manutenzione e allineamento”, prevede modifiche ai Regolamenti (UE) 2014/269 (misure soggettive) e 2014/833 (contenente sia misure soggettive, sia restrizioni finanziarie, sia restrizioni di carattere merceologico).

 

Il nuovo regolamento impatta su

 

Sanzioni di carattere merceologico

 

In particolare, si segnalano i divieti all’importazione di oro e gioielli in oro, che seguono quelli recentemente imposti dagli Stati Uniti, in relazione ai quali il nuovo Regolamento ha introdotto due appositi allegati (i.e. l’allegato XXVI e l’allegato XXVII). Sono dunque ora vietati l’acquisto, l’importazione e il trasferimento, diretto o indiretto: (i) dell’oro, così come elencato nell’allegato XXVI, se originario della Russia, nonché se esportato dalla Russia nell’UE o in qualsiasi Paese terzo dopo il 22 luglio 2022; (ii) dei prodotti oro-derivati, elencati nel medesimo allegato, che siano sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporino prodotti vietati; (iii) dell’oro, così come elencato nell’allegato XXVII, se originario dalla Russia nonché se esportato dalla Russia nell’UE dopo il 22 luglio 2022. È inoltre vietata la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria relativa alle operazioni e ai prodotti sopra descritti.

 

Rilevanti modifiche hanno interessato anche i beni e le tecnologie cosiddette quasi-duali elencate nell’allegato VII, tra cui:

 

  • cannoni ad acqua antisommossa, manganelli in dotazione alle forze dell’ordine, caschi e scudi per forze di polizia, manette e altri strumenti atti a reprimere il dissenso;
  • apparecchiature, software e dati per la prospezione di petrolio e gas;
  • agenti chimici, polveri.

 

Si segnala l’inserimento nell’allegato VII di beni di utilizzo frequente in molti settori industriali come, tra gli altri:

 

  • cuscinetti a sfera;
  • pompe, valvole, serbatoi;
  • tubazioni e accessori per tubazioni in acciaio inox;
  • lastre in acciaio inox;
  • materiale PEEK;
  • schede controllo assi;
  • sistemi di rilevazione; sensori sub-millimetrici.

 

Preme evidenziare che tutti i beni inseriti nell’allegato VII sono sottoposti al divieto di vendita ed esportazione a soggetti russi o per uso in Russia, fatte salve alcune limitatissime eccezioni.

 

L’integrazione dell’allegato VII con molti nuovi beni fa sorgere la necessità per tutti gli esportatori verso la Russia di aggiornare le analisi tecniche effettuate negli scorsi mesi per assicurarsi che la propria operatività sia ancora conforme alla normativa sanzionatoria.

 

In aggiunta a quanto sopra evidenziato con riferimento all’allegato VII, si segnala, inoltre, la modifica sostanziale dei seguenti allegati al Regolamento (UE) n. 2014/833:

 

  • allegato IV: aggiunte quattro entità;
  • allegato IX (modelli per i formulari di istanza e notifica);
  • allegato X (beni e tecnologie idonei all’uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale). L’allegato è stato interamente sostituito. Segnaliamo che il nuovo allegato X, nella sua versione italiana, riporta numerosi codici di nomenclatura combinata errati: consigliamo pertanto di fare riferimento, in questo caso, esclusivamente alla versione inglese del Reg. (UE) 2022/1269;
  • allegato XXIII (beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe), che è stato interamente sostituito.

 

Restrizioni di carattere soggettivo

 

L’allegato I del Regolamento (UE) n. 2014/269 contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive previste dal Regolamento stesso, ovvero congelamento dei fondi e delle risorse economiche e divieto di messa a disposizione, direttamente o indirettamente, di fondi o risorse economiche.

 

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L193, ha aggiunto a tale elenco 48 individui e 9 entità. Tra queste, si sottolinea la designazione di Sberbank, principale banca russa che rappresenta circa un quarto delle attività bancarie russe aggregate e un terzo del capitale bancario in Russia, il cui azionista principale è la Banca centrale russa e i cui amministratori sono strettamente legati al Governo.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1274 del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L194, invece, ha aggiunto all’elenco in parola sei cittadini e un’entità siriani coinvolti nel reclutamento di mercenari destinati a combattere in Ucraina al fianco della Russia.

 

In aggiunta alle integrazioni all’allegato I, il settimo pacchetto di sanzioni prevede anche alcune modifiche alle disposizioni del Regolamento stesso. Con il Regolamento (UE) 2022/1273, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L 194, infatti, il Consiglio ha introdotto diverse novità:

 

  • l’introduzione di due deroghe ai divieti relativi alle operazioni con Sberbank:
  • Sono permesse attività necessarie per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con Sberbank prima del 21 luglio 2022 (cosiddetto grandfathering);
  • Sono altresì permesse attività necessarie per completare, entro il 31 ottobre 2022, la vendita o un trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da Sberbank a una persona giuridica, entità o organismo stabilito nell’Unione.
  • La possibilità per gli Stati membri di autorizzare lo svincolo di risorse economiche congelate se necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere seri e significativi impatti su salute e sicurezza umana o sull’ambiente e se i proventi derivanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati (articolo 6 quinquies).
  • La possibilità di sbloccare fondi e risorse di Banca Rossiya, Promsvyazbank, VEB.RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank e Sberbank, se questi fondi e risorse sono necessari per l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, inclusi grano e fertilizzanti (articolo 6 sexies).