COVID 19 – LE PRINCIPALI MISURE ECONOMICHE PER LE IMPRESE ADOTTATE DAL GOVERNO U.S.A.

Anche negli Stati Uniti, così come in Italia, la diffusione fuori controllo del CoVid-19 ha inevitabilmente costretto le autorità a disporre il lockdown della popolazione e il blocco totale delle attività “non essenziali”, con le pesanti ripercussioni sul piano economico che necessariamente ne derivano. Si consideri, infatti, che ad oggi 41 Stati federali hanno ordinato la chiusura a diverse aziende al fine di ridurre la diffusione del coronavirus: ristoranti, università, palestre, cinema, parchi pubblici, boutique e milioni di altre attività “non essenziali” sono state costrette a chiudere i battenti.

La previsione delle pesanti ripercussioni sull’economia statunitense che la pandemia da Coronavirus certamente determinerà ha recentemente spinto le forze democratiche e repubblicane degli Stati Uniti a trovare un’intesa su termini e condizioni di un piano di sostegno a favore di cittadini e imprese. Tali intese sono sfociate nella maximanovra finanziaria approvata lo scorso 27 marzo 2020, il Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (noto anche come “Cares Act”), con il quale sono stati stanziati 2.000 miliardi di dollari per aiuti economici, volti ad assicurare liquidità a piccole e medie imprese durante la crisi e il conseguente blocco delle attività.

 

  1. PRESTITI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Tra le misure di maggior rilievo previste dal Cares Act figurano quelle volte a garantire l’accesso delle piccole e medie imprese a prestiti agevolati, finalizzati in particolare alla copertura dei costi dei dipendenti (payroll costs), dei tassi di interesse su mutui già esistenti, dei canoni di locazione per immobili e/o impianti in leasing e così via.

I prestiti sono erogati a mezzo della U.S. Small Business Administration (S.B.A.), agenzia governativa statunitense fondata nel 1953 finalizzata al supporto alle piccole e medie imprese.

In seno alla S.B.A. è già esistente un programma di accesso al credito, cosiddetto “7(a) loan program”, a mezzo del quale S.B.A. si occupa di mettere in contatto le piccole e medie imprese con investitori privati autorizzati (“private lenders”) affinché questi ultimi eroghino prestiti alle suddette imprese. La peculiarità dei 7(a) loan program risiede soprattutto nel fatto che la S.B.A. offre garanzie a copertura di grossa parte dei suddetti prestiti.

Il Cares Act, a fronte della contingente pandemia da Coronavirus, ha disposto che l’S.B.A. garantirà integralmente i prestiti richiesti fino al 30 giugno 2020, per prestiti fino a 349 milioni di dollari. Con questa misura si intende perciò incentivare i private lenders a concedere prestiti alle aziende in difficoltà, nella consapevolezza che il loro credito verrà integralmente garantito dall’S.B.A. e assicurando al tempo stesso liquidità alle aziende nell’immediato nonostante la chiusura forzata.

Il Cares Act prevede alcune condizioni per l’erogazione dei prestiti (“Paycheck Protection Loans” o “PPP Loans”) con garanzia della S.B.A. per il 100% degli importi concessi in prestito:

  • L’azienda deve essere esistente al 15 febbraio 2020;
  • Il numero di impiegati deve essere inferiore al numero più basso tra i) 500 dipendenti e ii) il numero stabilito dall’S.B.A. per la qualifica di piccola impresa a seconda della classificazione N.A.I.C.S. (North American Industry Classification System).

La restituzione dei mutui così erogati può avvenire per un lasso di tempo massimo di 10 anni; è previsto inoltre un tetto massimo del 4% per i tassi di interesse.

L’importo erogabile massimo è pari alla somma minore tra i) 10 milioni di dollari e ii) 2,5 volte il costo medio del personale (inclusi stipendi, assicurazioni sanitarie, costi per mutua e così via).

Altri aspetti da tenere in considerazione concernono le particolari agevolazioni previste in favore delle aziende che richiedono prestiti secondo il programma inserito nel Cares Act: a differenza dei mutui normalmente erogati tramite 7(a) loan program, il Cares Act ha previsto che i prestiti in oggetto non determineranno alcun costo iniziale né penali in caso di rientro anticipato prima della fine del 2020; inoltre, non è richiesto il rilascio di alcuna garanzia, né da parte dell’azienda, né personale da parte dei soci (come anticipato, infatti, sarà l’S.B.A. a rilasciare garanzie per il 100% degli importi erogati dai private lenders secondo quanto previsto dal Cares Act).

Altra agevolazione prevista per i prestiti erogati secondo il Cares Act riguarda poi la rimessione della parte di mutuo (con pagamento delle relative somme dalla S.B.A. in favore degli investitori) utilizzata per coprire determinati costi, a condizione che l’esborso è avvenuto nelle prime 8 settimane dall’erogazione; tra tali costi rientrano i cd. payroll costs (libro paga), interessi su mutui, canoni di locazione, pagamenti di utenze varie.

 

Come richiedere il PPP Loan secondo il Cares Act?

La domanda deve essere formulata presentando la documentazione normalmente richiesta per l’accesso al credito: descrizione del business e dell’impatto della pandemia sul business, financial statements, stima dettagliata delle future spese e introiti, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, descrizione dettagliata del piano adottato dall’azienda per aumentare il cash-flow, documenti relativi all’incorporazione della società (statuto, atto costitutivo). L’elaborazione della domanda richiederà 2-3 settimane.

 

Possono accedere le società straniere ai PPP Loans secondo il Cares Act?

Da una lettura del Cares Act, non sembrerebbe precluso l’accesso ai prestiti ivi previsti da parte delle subsidiary negli U.S.A. di società straniere. Tuttavia, non sono chiari i requisiti che dovrebbe avere tale subsidiary per l’accesso al credito.

È infatti previsto dal Cares Act che l’azienda richiedente (a) sia un’entità stabilita negli U.S.A. o comunque incorporata secondo le leggi degli U.S.A., (b) abbia significative operazioni negli U.S.A. e (c) abbia la maggior parte dei propri dipendenti stabiliti negli U.S.A.

Mentre la determinazione dell’esistenza o meno del requisito (a) è piuttosto semplice, più complesso è determinare la sussistenza degli altri due requisiti, che pongono alcuni dubbi interpretativi. Giuristi statunitensi hanno infatti sollevato alcuni dubbi sul concetto di “maggioranza” di cui al punto (c), particolarmente se la maggioranza dei dipendenti stabiliti negli U.S.A. debba riguardare i dipendenti della sola sussidiaria o quelli dell’intero gruppo.

Si attendono dunque chiarimenti in merito da parte della Tesoreria e/o dalla Federal Reserve, che dovrebbero dissipare i dubbi in merito.

Viceversa, sembrerebbe escluso l’accesso ai loans di cui al Cares Act in favore delle sussidiarie straniere di società statunitensi, soprattutto per via della mancanza del requisito (a) sopra citato (entità stabilità negli U.S.A. e/o con la maggioranza dei propri dipendenti in U.S.A.).

Il Cares Act inoltre non pare contemplare restrizioni in capo alle società U.S.A. di utilizzare i prestiti così concessi al fine di finanziare società non statunitensi. È però possibile che nei prossimi giorni le linee guida e i chiarimenti attesi dalla Tesoreria e dalla Federal Reserve, o gli stessi termini e condizioni contrattuali di concessione dei prestiti secondo il Cares Act, dispongano limitazioni di questo tipo.

 

  1. AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE

Oltre a prevedere l’ampliamento del programma di accesso al credito per piccole e medie imprese, il Cares Act ha disposto una serie di agevolazioni fiscali sia per le persone fisiche sia per le aziende.

Per ciò che concerne le persone giuridiche in particolare, i datori di lavoro costretti alla chiusura per via delle misure di contenimento della pandemia hanno diritto a ottenere un credito di imposta sui salari nella misura del 50%, in relazione a tutti i salari corrisposti dal 13 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 fino a 10.000 USD per ciascun dipendente.

Tuttavia, il credito di imposta di cui sopra non è usufruibile dalle piccole e medie imprese che ricevono già i prestiti secondo il PPP Loan program di cui al Cares Act. Ciò in quanto, come sopra analizzato, è già prevista la rimessione del debito per l’importo corrispondente ai payroll costs sostenuti dall’imprenditore.

Il Cares Act prevede anche il differimento del pagamento della quota in capo al datore di lavoro della Social Security Tax, che potrà essere versata nei prossimi due anni in due rate di pari importo – metà entro il 31 dicembre 2021, metà entro il 31 dicembre 2022. Anche questa misura non si applica ai contribuenti che usufruiranno dei prestiti di cui al Cares Act, posto che tali contribuenti usufruiranno della rimessione parziale già sopra descritta per l’integralità dei payroll costs (inclusivi dei costi per previdenza sociale).

Il Cares Act, inoltre, allenta le limitazioni sul ricorso da parte delle aziende alle perdite operative nette (Net Operative Loss, NOL) in modo tale che una perdita operativa netta risalente a un anno fiscale che inizi nel 2018, 2019 o 2020 possa essere riportato indietro di cinque anni, con maggiore risparmio fiscale per le aziende.

Tra le misure fiscali previste dal Cares Act, si segnala inoltre l’anticipazione della possibilità per le aziende di recuperare i cosiddetti crediti AMT (Alternative Minimum Tax) consentendo loro di ottenere liquidità immediata durante l’emergenza.

Si segnala inoltre che il Cares Act aumenta temporaneamente l’ammontare degli interessi passivi detraibili dalle imprese, con aumento della limitazione del 30% al 50% del reddito imponibile per il 2019 e 2020.

 

  1. ASSICURAZIONI

Oltre alle misure adottate dal governo statunitense, per far fronte alle ingenti perdite durante la crisi molte aziende hanno diritto di attivare le proprie polizze assicurative.

Per determinare se l’azienda ha diritto a ottenere dalla propria assicurazione il risarcimento dei danni subiti a seguito della chiusura imposta dall’autorità, occorre prima di tutto valutare termini e condizioni del contratto di assicurazione. In particolare, occorre verificare la copertura e dunque valutare:

  • Quale sia la causa della perdita economica subita dall’azienda e in che misura sia riconducibile alla pandemia;
  • Se vi sono danni fisici alla proprietà dell’azienda;
  • Se vi sono esclusioni nella polizza assicurativa, particolarmente se vi sia l’esclusione espressa dei “danni da virus”;
  • Se i danni sono riconducibili in parte anche ad azioni volontarie del danneggiato.

Occorre inoltre tenere presente che, in ogni caso, la denuncia del sinistro va fatta sempre tempestivamente entro i termini previsti dalla polizza (di norma 5/7 giorni dal verificarsi del sinistro), altrimenti la compagnia assicurativa può legittimamente rifiutare il risarcimento del danno.

La maggior parte delle polizze assicurative stipulate dalle aziende, pur quando le medesime coprono i cosiddetti ‘danni da interruzione di attività’, sono in realtà polizze a copertura dei cosiddetti danni materiali, ovverosia danni ai beni di proprietà dell’azienda. Conseguentemente, si prevede che la maggior parte delle assicurazioni negheranno in un primo momento il risarcimento danni da interruzione di attività per via della sola chiusura dello stabilimento imposta dall’autorità e in assenza di danni materiali a beni aziendali, ma è possibile argomentare che il virus possa contaminare un luogo e costituire, perciò, danno fisico ai beni aziendali. Si tratta comunque di una strada incerta e non esente da rischi in caso di eventuale contenzioso in giudizio, soprattutto considerata la mancanza di precedenti giurisprudenziali.

Per ciò che concerne i danni da interruzione di business, si consideri che esistono due voci distinte:

  • Danni da interruzione di business in sé, che copre la perdita di utile netto non introitato durante la chiusura;
  • Danni da interruzione di business contingente, che copre la perdita causata dal mancato accesso alla negoziazione con clienti e fornitori.

Occorre in ogni caso procedere con una verifica clausola per clausola della propria polizza assicurativa per verificare termini e condizioni di copertura. Si consideri infatti che, molto spesso, i termini e le condizioni generali di assicurazione prevedono l’esclusione dei danni cagionati da provvedimenti dell’autorità. Bisogna perciò verificare che la propria assicurazione deroghi espressamente a tale esclusione, se inserita nelle condizioni generali della propria assicurazione.

Inoltre, occorre verificare che non siano espressamente esclusi i ‘danni da virus’. Si segnala che nel caso in cui l’esclusione riguardi i danni da batteri, in via interpretativa tale esclusione non può estendersi anche ai danni da virus. Se l’esclusione riguarda dunque i soli danni da batteri, è astrattamente possibile – ferma restando la verifica di tutte le altre condizioni previste dalla propria polizza – il risarcimento danni per fermo attività a causa della pandemia.

Occorre inoltre prestare molta attenzione ai termini e le condizioni di rinnovo delle proprie polizze. È infatti possibile che nella vecchia polizza non fosse inserita l’esclusione dei danni da virus e che, invece, tale esclusione venga deliberatamente inserita in fase di rinnovo.

 

In conclusione, al fine di limitare il più possibile i danni che inevitabilmente le aziende di tutto il mondo, comprese quelle della maggiore potenza economica mondiale (gli Stati Uniti) patiranno, le aziende dovranno procedere a un’attenta valutazione degli strumenti a loro disposizione, siano essi di natura privata (assicurazioni) o di natura pubblica (agevolazioni ai finanziamenti con garanzie fornite dallo Stato, agevolazioni fiscali).

 

STUDIO LEGALE FALBO & MANARA